L’art.7 comma 3 della Legge 515/93, dispone che coloro che intendono candidarsi devono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.
Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale il nominativo del mandatario elettorale da lui designato, depositando/trasmettendo presso la Segreteria del Collegio, la designazione, occorre pertanto accertarsi di avere la ricevuta comprovante l’avvenuto deposito o trasmissione dell’atto di designazione.
Nessun candidato può designare più di un mandatario elettorale che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.
Il Mandatario dovrà aprire un solo conto corrente presso un istituto Bancario o Postale, intestato in modo tale da risultare che il soggetto opera quale mandatario elettorale del candidato.
Su tale conto corrente dovranno confluire tutti i finanziamenti in modo tracciabile per la competizione elettorale, i quali non danno diritto ad alcuna agevolazione fiscale.
Per gli importi superiori ad €. 3.000,00 comunque e da chiunque percepiti (anche se in modo frazionato) occorre predisporre e trasmettere alla Presidenza della Camera dei Deputati dichiarazione congiunta (entro tre mesi dalla percezione).
Per gli importi di qualsiasi entità pervenuti da soggetti giuridici occorre acquisire, da parte del soggetto erogante, copia della delibera autorizzativa del finanziamento con relativa iscrizione in bilancio.
Dal conto corrente del mandatario dovranno essere effettuati tutti i pagamenti relativi alle spese sostenute.
Si precisa che anche le gratuità ricevute e le spese comunque sostenute da terzi a favore del candidato vanno quantificate ed indicate in rendiconto ai fini del raggiungimento del tetto di spesa.
Per le elezioni politiche il limite di spesa di ciascun candidato è dato dall’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (art. 7 c. 1 legge 515/1993).
Occorre prestare particolare attenzione al rispetto dei tetti di spesa, in tale importo sono da considerare le spese forfettarie calcolate in percentuale fissa del 30 per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate (art. 11 p. 2, l. 515/1993). L’articolo 18 Legge 515/1993 e successive modificazioni prevede nei 90 giorni precedenti le elezioni l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento per l’acquisto di materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati.
N.B.
Tutti i candidati – eletti e non eletti – sono tenuti, entro tre mesi dalla proclamazione (o se non eletti dall’ultima proclamazione), a depositare presso la Segreteria del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale il rendiconto delle spese elettorali anche nel caso in cui il candidato non abbia sostenuto alcuna spesa.
La dichiarazione degli eletti deve essere trasmessa nel medesimo termine di tre mesi dalla proclamazione anche al Presidente della Camera di appartenenza.
N.B.
La presente nota ha il solo scopo di fornire indicazione di massima in ordine ai principali adempimenti legati alla rendicontazione delle spese elettorali per i candidati.
Per le modalità puntuali di compilazione del rendiconto elettorale si rinvia alla normativa di riferimento.